INFO UTILI
 
 

 
 

LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.Si precisa che la regione Toscana ha recepito solo parzialmente la normativa nazionale deliberando con propria determinazione un regolamento riportato nel seguito di questo in questo notiziarioArt. 63 legge 342/2000. Tutte le auto e le moto costruite da almeno 30 anni (fino al 31.12.1974) sono esenti dal pagamento della tassa di possesso nel caso in cui non siano usati. Nel caso di utilizzo su strada sono soggetti ad una tassa forfettaria (tassa di circolazione) di € 25,82 per le auto e di € 10,33 per le moto. (Attenzione! L'importo da pagare può essere diverso da regione a regione. Informarsi presso gli uffici tributari della regione di residenza). Il bollo può essere pagato negli uffici dell'ACI, in tabaccheria, alle poste. Nel caso in cui negli uffici ACI o in tabaccheria un veicolo non risulti o risulti con bollo non ridotto, esso può essere pagato alla posta. Per quanto riguarda le auto e le moto costruite tra i 20 e i 30 anni (1975/1984) hanno diritto ad usufruire dell'art.63 della legge 342/2000 i veicoli determinati dall'ASI (quelli in possesso di "Attestato di Iscrizione") e, per le moto, anche dalla FMI.Negli ultimi tempi si è creata una grande confusione in quanto ogni Regione sta legiferando in modo proprio sia per quanto riguarda i veicoli che possono usufruire del bollo ridotto sia che per il loro importo. Si consiglia di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria città o presso l'ufficio tributi della propria Regione.
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